” PUBBLICA ASSISTENZA S.R. PISA ODV ” – ETS
STATUTO ai sensi D.Lgs 117/2017
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Costituzione
1.1 E’ costituita l’organizzazione di volontariato denominata “PUBBLICA ASSISTENZA società riunite PISA ODV” – Ente del Terzo Settore (ETS), di seguito più brevemente indicata come “l’Associazione”. La “Pubblica Assistenza Società Riunite” fondata a Pisa il 30 settembre 1886 dalla Fratellanza Militare come “Compagnia di Pubblica Assistenza”, fusa nel 1909 con la Croce Bianca che era sorta nel 1894, e denominata in un primo tempo, insieme con questa “Società Riunite” di Soccorso e Beneficenza.
1.2 La denominazione sociale contiene l’acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.
1.3 L’emblema dell’Associazione è rappresentato dagli stemmi delle due originarie Società, circondata da tralci di quercia e lauro, con la scritta “Pubblica Assistenza – Società Riunite”, riprodotto anche sul “labaro” (o stendardo) che viene esposto in tutte le occasioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno. Ciascuna sezione potrà aver un vessillo proprio con fondo bianco, con lo stemma della Croce Pisana in campo rosso e con
il simbolo particolare della sezione stessa.
1.4 La durata dell’Associazione è illimitata.
1.5 L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi associativi, nonché dai principi generali dell’ordinamento giuridico, ed agisce nel rispetto del D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e regionali.
1.6 L’Associazione aderisce all’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS).
Art. 2 – Sede e sezioni
2.1 L’Associazione ha sede nel Comune di Pisa.
2.2 Per l’organizzazione delle proprie attività l’Associazione può essere articolata in sezioni territoriali .
Art. 3 – Principi generali e finalità
3.1 L’Associazione è luogo di aggregazione delle persone per la promozione ed il perseguimento di attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione e dell’inclusione in conformità alle norme che sovrintendono il terzo settore.
3.2 L’Associazione è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della elettività e gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato.
3.3 L’Associazione fonda le proprie attività prevalentemente sull’impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti. Il volontario è un associato che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell’Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3.4 L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L’Associazione può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro il limite massimo e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, ovvero nelle modalità previste dalla legge.
3.5 L’attività associativa si rivolge in prevalenza in favore dei terzi e della generalità della popolazione.
3.6 L’Associazione si prefigge principalmente di:
a) favorire la partecipazione delle persone allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione e progettazione del loro soddisfacimento;
b) promuovere lo sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all’interno delle scuole;
c) prevenire le malattie ed i fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nei loro vari aspetti sanitari e sociali;
d) promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;
e) assistere, promuovere e sostenere i diritti dell’infanzia;
f) promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché promuovere le pari opportunità e l’aiuto reciproco;
g) promuovere il sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
h) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza, con particolare attenzione al sostegno e contrasto delle forme di discriminazione e intolleranza, relativamente a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili;
i) collaborare con qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e con altre organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.
Art. 4 – Attività di interesse generale e diverse
4.1 Le principali attività dell’Associazione, di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono: a) gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi comprese le attività di soccorso e di trasporto degli ammalati e dei feriti; attività di trasporto sociale;
b) i servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale,
realizzati direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche od i partner privati;
c) le iniziative di educazione, informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
d) i servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziani, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;
e) le attività di protezione civile;
f) le iniziative atte a divulgare la cultura e la pratica della sicurezza, nell’ambito della protezione civile, ivi comprese attività di ricerca e formazione in tali materie, con organizzazione di corsi e seminari;
g) gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell’ambiente ed all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
h) le attività di prevenzione ed antincendio boschivo e di tutela ambientale; i) gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
j) le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, mediante pubblicazioni periodiche, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività definite di interesse generale dalla legge;
k) le attività turistiche di interesse sociale e culturale;
l) la formazione professionale ed extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
m) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
n) la cooperazione allo sviluppo;
o) l’accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
p) la cura di procedure di adozione internazionale;
q) la gestione di alloggi sociali, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
s) la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;
t) la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività definite di interesse generale dalla legge;
u) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
v) i servizi di mutualità;
w) la formazione del volontario in collaborazione con i progetti di A.N.P.AS. Nazionale e Regionale;
x) la promozione della raccolta del sangue e degli organi;
z) le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sanitarie, sociali e sociosanitarie.
aa) organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, portatori di handicap e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
bb) promuovere, organizzare e gestire attività di collaborazione ed accoglienza internazionale; impegnarsi, in attuazione del principio di solidarietà, a fornire servizi di utilità sociale alla cittadinanza collaborando o surrogandosi agli Enti Pubblici preposti per l’espletamento di dati servizi;
cc) promuovere attività ricreative per i propri soci;
dd) costituire circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo riservati ai tesserati delle associate ANPAS;
ee) promuovere la costituzione di fondazioni con finalità benefiche e partecipare alla loro gestione.
4.2 L’Associazione svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale quali – tra altre:
a) l’esercizio di attività di pompe funebri e attività connesse (noleggio carri funebri, cremazioni, etc.), ivi compreso la gestione di forni crematori e l’esercizio di attività di pompe funebri per gli animali;
b) la lavorazione e la vendita di prodotti lapidei;
c) l’esercizio di attività inerenti tutte le problematiche del “fine vita”, ivi compreso, in conformità e nei limiti della legge, le attività di raccolta del testamento biologico e di esecutore testamentario;
d) la costruzione e la gestione di strutture ed aree cimiteriali e l’esercizio di tutte le attività connesse a tale gestione;
e) l’organizzazione e la gestione di attività sanitarie, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo: prestazioni mediche specialistiche e ambulatoriali, attività radiologiche, attività di laboratorio di analisi, attività fisioterapica e riabilitativa, attività infermieristiche ed altre attività paramediche, incluso la gestione di centri sanitari;
f) l’organizzazione e la gestione, nei limiti e nel rispetto della legislazione vigente, di servizi di trasporto sanitario, sociale e pubblico;
g) l’esercizio di attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, residenziale e non residenziale;
h) l’esercizio di attività turistiche, inclusa la gestione di strutture ricettive e di pubblici servizi;
i) l’attività di preparazione e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in qualsiasi forma;
l) la locazione e il noleggio di beni mobili e di beni immobili per la gestione da parte di terzi delle attività rientranti nell’oggetto sociale o ad esse direttamente collegate;
m) la prestazione di servizi amministrativi e gestionali in favore di terzi soggetti;
n) la gestione della logistica per aziende, ivi inclusa la gestione di magazzini;
o) la produzione e la commercializzazione di prodotti inerenti lo scopo sociale;
p) la gestione di asili, scuole, ludoteche e l’organizzazione di attività per minori;
q) la gestione e l’organizzazione di manifestazioni socio-culturali, ricreative e sportive;
r) l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale e di altri servizi di istruzione, sia in convenzione con altri enti che direttamente;
s) la compravendita, la permuta, la costruzione, la gestione, la locazione e l’affitto di beni immobili in genere (compresi parcheggi e parchi pubblici).
4.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
4.4 Per il perseguimento dello scopo sociale, nel rispetto della legge, l’associazione può avvalersi di società e /o organismi appositamente costituiti e/o partecipati.
TITOLO II
ASSOCIATI E VOLONTARI
Art. 5 – Associati e volontari
5.1 All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividono i principi e le finalità di cui al presente statuto e che siano mossi da spirito di solidarietà, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
5.2 All’Associazione possono aderire anche altre organizzazioni di volontariato.
5.3 L’Associazione si compone di più categorie di associati, essi si dividono in:
a) ordinari: coloro che aderiscono all’associazione e che sottoscrivono la quota associativa e versano i contributi nella misura ed entro i termini fissati dagli organi associativi competenti. Se di età non inferiore ad anni 16, aderiscono all’Associazione con il consenso scritto di chi ne esercita la potestà genitoriale;
b) volontari: coloro che, di età non inferiore ad anni 16 si impegnano a prestare la propria opera personale, spontanea e gratuita nell’espletamento delle attività dell’Associazione; i minori di anni 18 vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto di chi ne esercita la potestà genitoriale.
c) sostenitori coloro che aderiscono all’associazione e che sottoscrivono una quota associativa “maggiorata” nella misura ed entro i termini fissati dagli organi associativi competenti .
d) onorari: coloro che hanno dato o tutt’ora danno lustro all’Associazione per meriti particolari; ovvero coloro che hanno sostenuto o tutt’ora sostengono le attività dell’Associazione con consistenti contributi economici. Gli associati onorari sono nominati a vita dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può revocare la nomina di socio onorario, qualora il socio manifesti idee e comportamenti contrari ai valori contenuti nel presente Statuto.
5.4 Non possono acquisire la qualifica di associati coloro che svolgono, in proprio o mediante partecipazione a società, le stesse attività svolte dall’Associazione.
5.5 Non possono acquisire la qualifica di volontari coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro di qualsiasi natura.
5.6 Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall’Associazione, ma la qualifica non è trasmissibile.
5.7 Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità od occasionalità della partecipazione alla vita associativa; pertanto gli associati possono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale l’attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell’Associazione a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.
5.8 L’ammissione ad associato, che comporta l’obbligo di versare la quota di associazione annualmente stabilita, decorre dalla data di delibera della Giunta Esecutiva, la quale si pronuncia, motivando il solo rigetto, sulla domanda del candidato entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione.
5.9 L’eventuale rifiuto può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, alla Assemblea dei soci, che delibererà in occasione della prima riunione utile.
5.10 La quota di associazione è annuale e non è frazionabile né ripetibile.
Art. 6 – Diritti e doveri degli associati
6.1 I diritti degli Associati sono:
a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi, nel rispetto anche delle norme del Codice Etico;
b) essere informati sull’andamento dell’attività associativa ed avanzare proposte agli organi associativi;
c) esaminare i libri sociali, presso la sede associativa e previa richiesta scritta e motivata, che verrà esaminata dalla Giunta esecutiva nel termine massimo di 30 ( trenta ) giorni dalla data di presentazione.
d) chiedere la convocazione dell’Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto;
e) partecipare all’Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni, ed a condizione che abbiano aderito all’associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento della riunione;
f) eleggere ed essere eletti, se maggiorenni, ed a condizione che abbiano aderito all’associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento in cui si svolgono le elezioni, e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto.
6.2 I doveri degli Associati sono:
a) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti attuativi, il Codice Etico ed i deliberati degli organi associativi;
b) impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti;
c) essere in regola con il versamento della quota associativa e dei contributi
eventualmente deliberati;
d) tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell’Associazione e con i fini statutari;
g) non compiere atti che ledano il buon nome, l’immagine e gli interessi della Associazione.
Art. 7 – Perdita della qualifica di associato
7.1 La qualifica di associato viene a cessare per:
a) recesso, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, che ha effetto immediato;
b) esclusione, dovuta alla mancata osservanza degli obblighi e doveri statutari, oppure per gravi motivi che pregiudichino lo svolgimento normale dell’attività dell’Associazione, ovvero in ipotesi in cui l’associato tenga un comportamento lesivo dello spirito, dell’immagine o degli interessi dell’Associazione stessa. In tali ipotesi l’accertamento della condotta dell’associato spetta al Consiglio Direttivo . Il socio sottoposto al provvedimento di esclusione, deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre – entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall’invito, le proprie ragioni difensive. Il Consiglio Direttivo, valutate anche le ragioni difensive del socio, emette un provvedimento di esclusione, da comunicarsi senza indugio all’interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri che delibererà in occasione della prima riunione utile e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione;
c) morosità, ovvero per il mancato pagamento della quota di associazione annuale o dei contributi straordinari eventualmente chiesti agli associati: nella prima ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 3 (tre) mesi dell’anno solare successivo a quello al quale la quota si riferiva; nella seconda ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 30 (trenta) giorni dalla deliberazione dell’obbligo;
d) decesso.
7.2 Gli associati che sono incorsi nella morosità, trascorsi tre mesi dalla stessa, possono chiedere al Consiglio Direttivo la riammissione.
7.3 Gli associati che sono incorsi nell’esclusione dall’Associazione possono essere riammessi purché ciò avvenga dopo un anno dall’esclusione ed abbiano dato prova di ravvedimento.
TITOLO III
ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE
Art. 8 – Organi associativi
8.1 Sono organi dell’Associazione:
A) l’Assemblea degli associati ;
B) il Consiglio Direttivo ;
C) il Consiglio Generale;
D) il Presidente;
E) la Giunta esecutiva;
F) il Revisore Unico o Collegio dei Revisori;
G) il Collegio dei Probiviri.
8.2 Tutte le cariche associative sono elettive; le cariche associative sono gratuite, ad eccezione del Revisore Unico o dei componenti il Collegio dei Revisori , da selezionare tra iscritti agli Albi professionali. E’ fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentante dagli amministratori per l’attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente dall’Assemblea.
8.3 Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali intrattengano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale, con l’Associazione.
8.4 Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiari comunque l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall’Associazione.
8.5 Il Codice etico può subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.
Art. 9 – Assemblea associativa: composizione e convocazione
9.1 L’Assemblea è composta da tutti gli associati, maggiorenni, a condizione che abbiano aderito all’associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi. Possono altresì partecipare all’Assemblea con diritto a cinque voti gli Associati che siano organizzazioni di volontariato od enti del terzo settore iscritti da almeno 3 (tre) mesi che siano in regola con il versamento delle quote associative. Il termine di 3 (tre) mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte della
Giunta esecutiva.
9.2 L’Assemblea è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, entro il 30 (trenta) aprile per l’approvazione dei bilanci, corredati delle relazioni sulla gestione e di missione; può essere altresì convocata, sempre dal Presidente, sia a scopo consultivo sia ai fini di periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi.
9.3 La convocazione dell’Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e detta Assemblea straordinaria deve essere tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.
9.4 Le convocazioni dell’Assemblea possono essere effettuate almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione mediante pubblicazione dell’avviso sul sito internet della Associazione unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale ed in generale mediante qualsiasi mezzo che ne consenta la ricezione. Potranno essere affissi avvisi
nelle sedi delle sezioni territoriali.
9.5 L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
9.6 L’Assemblea può essere convocata anche al di fuori del territorio del comune in cui l’Associazione ha sede, a condizione che non sia resa difficoltosa un’ampia partecipazione al dibattito assembleare.
9.7 Nell’ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio obbligo di convocazione questa potrà essere effettuata dal Revisore Unico / Collegio dei Revisori; da ciascun membro del Consiglio Direttivo; dal Collegio dei Probiviri; da chiunque ne abbia interesse.
Art. 10 – Assemblea associativa: validità e svolgimento
10.1 L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.
10.2 L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, qualunque sia il numero degli Associati presenti.
10.3 L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorsi almeno 7 (sette) giorni dalla prima, con la presenza almeno di un quarantesimo degli Associati aventi diritto al voto.
10.4 Qualora non sia raggiunto il numero legale in prima convocazione la seduta ordinaria passa automaticamente in seconda convocazione – trascorse almeno 24 ore come al punto 10.2 – mentre la seduta straordinaria passa automaticamente in seconda convocazione trascorsi almeno 7 (sette) giorni come sopra al punto 10.3.
10.5 All’apertura dell’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, il Presidente dell’Associazione o un componente del Consiglio Direttivo, da lui delegato, verifica la validità della riunione e, in caso affermativo, invita gli Associati ad eleggere il Presidente dell’Assemblea stessa nonché tre scrutatori, per il proseguimento dei lavori.
10.6 L’Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta il voto segreto per la eventuale nomina degli organi associativi o quando le deliberazioni riguardino singole persone.
10.7 Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell’Associazione, risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza dei voti; in ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni, qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata.
10.8 Regolarmente costituita l’Assemblea rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, validamente assunte, obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.
10.9 E’ escluso il voto per corrispondenza.
10.10 Ciascun associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati, purché non siano membri del Consiglio Direttivo ovvero non siano dipendenti o collaboratori retribuiti dell’Associazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.
10.11 L’Assemblea è aperta; è facoltà del Presidente della Assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. In ogni caso, il diritto di voto resta, comunque, riservato a soli associati.
Art. 11 Assemblea associativa: compiti
Sono competenze dell’Assemblea degli associati convocata in modalità “ordinaria”:
a) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali
dell’Associazione;
b) deliberare il bilancio di esercizio;
c) deliberare il bilancio sociale;
d) deliberare nomina e revoca del Revisore Unico / Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
e) deliberare il numero dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo;
f) deliberare la nomina di membri del Consiglio Direttivo nei limiti previsti dalla legge e nelle forme e con le modalità stabilite dall’art. 12 e 22 del presente Statuto;
g) deliberare la variazione della sede sociale, purché questa non sia trasferita oltre il Comune di Pisa comunicandola tempestivamente ai registri presso i quali l’Associazione è iscritta;
h) deliberare sul ricorso presentato dai candidati soci esclusi dal Consiglio Direttivo;
i) determinare l’importo annuale delle quote associative, il termine ultimo per il loro versamento e le modalità di riscossione;
m) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
Sono competenze dell’Assemblea degli associati convocata in modalità “straordinaria”:
a) la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
b) lo scioglimento dell’Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;
c) le modifiche dello statuto;
d)la variazione delle sede legale fuori dal Comune di Pisa;
e) trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
f) le deliberazioni in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato;
g) le deliberazioni che riguardino argomenti di carattere eccezionale e per gravi irregolarità emerse durante la gestione.
L’Assemblea straordinaria ha inoltre il compito di deliberare su ogni altro argomento che non sia riservato dalla legge e/o dallo statuto all’assemblea ordinaria.
Art. 12 – Consiglio Direttivo: composizione e compiti
12.1 L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di associati consiglieri.
L’Assemblea generale degli Associati elegge un numero di associati consiglieri, mai inferiore a CINQUE e mai superiore a UNDICI.
A tale numero di Consiglieri si aggiungono, con diritto di voto, i Coordinatori delle sezioni territoriali – formalmente costituite, attive, con organi elettivi effettivi ed in carica. Il Coordinatore eletto dall’Assemblea dei Soci afferenti alla Sezione di riferimento è nominato dal Comitato di Sezione della stessa. Tali Coordinatori (per funzione) divengono membri di diritto del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio potrà inoltre essere composto anche da Consiglieri nominati direttamente dall’Assemblea dei Soci e pertanto non eletti con le modalità indicate dall’art. 22 dello Statuto. Tali Consiglieri non potranno mai rappresentare oltre un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.
12.2 Il Consiglio Direttivo decade in caso di dimissioni della metà più uno dei suoi componenti elettivi; il Consiglio direttivo può essere interamente revocato dall’Assemblea degli associati che contestualmente nomina la commissione elettorale e convoca le nuove elezioni.
12.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 ( quattro ) anni e sono rieleggibili.
12.4 Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione dopo l’elezione, elegge fra i suoi componenti il Presidente. Il Presidente viene scelto tra i consiglieri eletti dall’Assemblea generale. La prima riunione del Consiglio direttivo è convocata dal presidente della commissione elettorale entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla proclamazione degli eletti. La prima riunione – sino alla elezione del presidente del Consiglio direttivo – è presieduta dal Presidente della Commissione elettorale. Il Consiglio direttivo elegge, su proposta del
Presidente, il Vice presidente e la Giunta esecutiva.
12.5 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, inoltre, di nominare responsabili e/o coordinatori di attività svolte dall’Associazione, anche fra gli associati non consiglieri.
12.6 Al Consiglio Direttivo spetta, oltre all’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione, la amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed a tale scopo adotta tutti i provvedimenti necessari per il migliore andamento dell’Associazione.
12.7 Sono competenze del Consiglio Direttivo, in particolare:
a) promuovere, ogni anno, la campagna di tesseramento per favorire l’adesione all’Associazione del maggior numero possibile di persone;
b) predisporre il programma dell’attività annuale da presentare all’Assemblea dei soci;
c) fornire agli Associati la più ampia informazione sulla gestione dell’Associazione;
d) amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci e le relative relazioni previste dalle legge e dal presente statuto, in particolare modo la relazione di missione, nella quale documenta anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività, avendo cura di trasmetterle, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima al Revisore Unico / Collegio dei Revisori, per poi presentarle all’Assemblea
ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;
f) determinare i contributi straordinari da chiedere agli Associati;
g) deliberare in ordine all’assunzione a tempo indeterminato e il licenziamento del personale dipendente ;
h) deliberare l’istituzione, la soppressione e/o la fusione di sezioni territoriali;
i) deliberare la vendita e l’acquisto di beni mobili, anche registrati e deliberare la vendita e l’acquisto di beni immobili e la contrazione di mutui;
j) deliberare la richiesta di affidamenti bancari;
k) approvare il testo dei contratti, delle convenzioni e degli accordi per il conseguimento delle finalità associative ed in genere tutti i provvedimenti ordinari e straordinari necessari alla gestione dell’Associazione, salvo quanto il presente statuto riserva all’Assemblea;
l) stabilire annualmente il limite massimo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentante in favore dei volontari;
m) autorizzare il Presidente ad agire, nei confronti di terzi, in nome e per conto dell’Associazione;
n) deliberare la costituzione di altre Organizzazioni e/o Associazioni private, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, ove ne ravvisi l’utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell’Associazione;
o) deliberare l’adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di A.N.P.AS.;
p) deliberare la costituzione o l’acquisizione di partecipazioni di società, fondazioni, consorzi e/o imprese sociali aventi ad oggetto l’esercizio di attività utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto;
q) verificare l’operato degli amministratori delle sezioni distaccate, anche contabile mediante l’intervento del Revisore Unico / Collegio dei Revisori;
r) nominare i delegati per la rappresentanza dell’Associazione al Congresso regionale e nazionale A.N.P.AS. .
s) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.
t) approvare il regolamento generale dell’Associazione i regolamenti per il funzionamento delle sezioni territoriali ed ogni altro regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dei servizi, nonché il codice etico degli Associati, e le loro modifiche, curandone la rispondenza allo statuto dell’Associazione.
12.8 Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, ovvero ad associati, per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l’attività dell’Associazione, stabilendo con
apposita delibera criteri, condizioni e limiti.
12.9 Il Consiglio Direttivo può invitare alle sue riunioni gli associati, volontari ed i tecnici che ritiene opportuni per l’assunzione delle proprie decisioni, ovvero i consiglieri regionali e nazionali degli organismi delle Pubbliche Assistenze ( A.N.P.AS. ).
12.10 Il Revisore Unico / Collegio dei Revisori è/sono invitato/i permanente/i alle riunioni del Consiglio Direttivo.
12.11 Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.
12.12 Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 13 – Consiglio Direttivo: funzionamento
13.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell’avvenuta ricezione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno due volte ogni semestre.
13.2 L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
13.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età/di iscrizione all’Associazione.
13.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti.
13.5 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché il Revisore Unico/Collegio dei Revisori, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
13.6 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo approva le deliberazioni con voto palese, può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche associative o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
13.7 E’ facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche altri associati e non, per discutere su specifici argomenti posti all’ordine del giorno.
Art. 14 – Presidente
14.1 Il Presidente dell’Associazione, che presiede anche il Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
14.2 Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.
14.3 In ipotesi di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente. Il Presidente può delegare in parte i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio Direttivo stesso oppure al Direttore.
14.4 Il Presidente può conferire procura relativamente ai propri poteri di rappresentanza e di firma.
14.5 Il Presidente redige annualmente una relazione sulla specifica attività della Associazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo, e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative della Associazione.
14.6 Il Presidente compie gli atti o le categorie di atti per i quali abbia ricevuto la delega dal Consiglio Direttivo o dalla Giunta esecutiva e sottoscrive tutti i contratti stipulati dall’Associazione, e, in generale, quanto occorre per l’esplicazione degli affari che vengono deliberati dagli altri organi sociali, salvo quanto attribuito alle altre cariche dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti da esso derivanti.
14.7 In casi di assoluta ed improrogabile urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest’ultimo nella prima riunione successiva all’adozione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni .
14.8 Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione con particolare riferimento alle operazioni finanziarie, entro il limite di importo massimo previsto e stabilito dal Consiglio Direttivo; ogni operazione di importo superiore al menzionato limite deve essere approvata dal Consiglio Direttivo o dalla Giunta esecutiva.
Art. 15 – Vice Presidente
15.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite, costituendo la sua firma prova nei confronti dei terzi dell’assenza o dell’impedimento.
Art. 16 – Giunta esecutiva
16.1 Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, un organo esecutivo, Giunta esecutiva composto da un numero dispari di consiglieri, mai inferiore a TRE, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente, al quale delegare le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo; la Giunta esecutiva procede con compiti e funzioni nei limiti del Regolamento della Giunta stessa e delibera:
– l’ammissione degli associati e la loro esclusione,
– l’instaurazione di ogni rapporto di collaborazione, ivi compreso quello di lavoro subordinato a tempo determinato sovraintendendo a tutti gli aspetti contrattuali relativi.
16.2 Resta inteso che il numero dei componenti la Giunta esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.
16.3 Le modalità di funzionamento della Giunta esecutiva sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.
Art. 17 – Revisore Unico/Collegio dei Revisori
17.1 L’Associazione deve dotarsi di un Revisore Unico o di un Collegio dei Revisori, tutti selezionati tra tecnici iscritti all’Albo dei revisori legali.
17.2 Il Revisore o il Collegio dei Revisori è nominato e revocato dall’Assemblea fra più candidati. La durata dell’incarico è determinata dall’Assemblea la quale potrà estenderla fino ad un massimo di 4 (quattro) anni; il Revisore o il Collegio dei Revisori è rieleggibile.
In caso di dimissioni, decadenza e scadenza della carica di Revisore Unico o di uno o più componenti del Collegio dei Revisori, il Presidente dell’Associazione provvederà entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento alla convocazione dell’Assemblea per la nuova nomina.
17.3 Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori provvede al controllo generale dell’amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica inoltre i bilanci, consuntivo e preventivo, e sociale/il rendiconto finanziario per cassa predisposti/o dal Consiglio di Direttivo, redigendo una relazione da
presentare all’Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.
17.4 Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori svolge le funzioni qui di seguito elencate nell’ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall’art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:
a) il controllo generale dell’amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Associazione;
b) la verifica il conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;
c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato;
d) la vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;
e) il monitoraggio sulle osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
f) l’attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero;
g) la revisione legale dei conti nell’ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni.
17.5 Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.
17.6 Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 18 – Collegio dei Probiviri
18.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre associati membri.
18.2 Nella prima riunione dopo l’elezione, il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente fra i propri componenti.
18.3 Gli eletti nel Collegio dei Probiviri possono continuare a svolgere la propria attività di volontari ma tale qualifica è incompatibile con ogni altra carica all’interno dell’Associazione.
18.4 Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti, anche disciplinari, adottati dal Consiglio Direttivo, su tale materia le decisioni del Collegio sono inappellabili.
18.5 Il Collegio dei Probiviri delibera, altresì, sulle controversie tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi associativi; delibera, inoltre, su eventuali conflitti fra le Sezioni e il Consiglio Direttivo.
18.6 Il Collegio dei Probiviri delibera, infine, su tutte le questioni ad esso demandate dal presente statuto.
18.7 Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono assunte senza regole di procedura ma nel rispetto dei principi del contraddittorio e comunicate per iscritto agli interessati, a cura del Presidente, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.
Art. 19 – Consiglio Generale
a) Il Consiglio Generale è costituito da tutti i membri del Consiglio Direttivo e da tutti i membri dei Comitati delle Sezioni.
b) il Consiglio Generale è convocato – con modi e tempi analoghi – dal Consiglio Direttivo ogni qual volta se ne ritenga necessaria la convocazione per la discussione di questioni per le quali si ritiene utile il parere dell’intero gruppo dirigente allargato ai dirigenti delle Sezioni locali.
c) Il Consiglio Generale ha esclusivamente compiti consultivi.
Art. 20 – Decadenza dalla carica e sostituzione
20.1 Ferme restando le dimissioni volontarie, sono cause di decadenza da ciascun organo associativo collegiale:
a) l’interdizione, l’inabilitazione, il fallimento, o la condanna a una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiari comunque l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) l’instaurazione nel corso del mandato, a qualunque titolo, di rapporti di lavoro, di collaborazione o patrimoniali in genere con l’Associazione;
c) la sospensione o l’esclusione dall’Associazione;
d) l’assenza ingiustificata per tre volte consecutive dalle riunioni dell’organo di appartenenza.
20.2 Nella ipotesi di cui alla lett. d) del comma che precede, le persone interessate dal provvedimento di decadenza possono chiedere di essere ascoltate a discolpa dal collegio cui appartengono. In caso di conflittualità la decisione è rimessa dall’interessato al Collegio dei Probiviri in occasione della sua prima riunione utile, che, sentite le ragioni, delibera nel minor tempo possibile e comunque entro 60 (sessanta) giorni.
20.3 Della decadenza e dell’avvenuta sostituzione sarà data notizia agli associati e contestuale comunicazione all’interessato.
20.4 Nell’ipotesi in cui, per vacanza comunque determinatasi, ciascun organo associativo debba procedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a cooptazione di un soggetto avente i requisiti per ricoprire l’incarico e ritenuto meritevole dello stesso per comprovata capacità ed
affidabilità, e fatta salva la ratifica da parte dell’Assemblea alla sua prima riunione. Resta inteso che nell’ipotesi in cui l’Assemblea non ratifichi la nomina per cooptazione si dovrà procedere alla nuova elezione dell’organo associativo in questione fatto salvo il potere diretto di nomina , come già previsto all’art. 12.1 del presente statuto. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità, validità ed efficacia delle deliberazioni assunte con il voto del componente nominato per cooptazione.
20.5 Resta inteso che i membri cooptati non potranno essere in numero superiore a quelli eletti.
20.6 Nell’ipotesi di decadenza, per qualsiasi motivo essa si verifichi, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, decadono anche gli altri organi associativi, ed il Presidente dell’Associazione convoca l’Assemblea entro 30 (trenta) giorni, che indice nuove elezioni degli organi dirigenti. Nell’ipotesi in cui anche il Presidente rientri fra i componenti decaduti l’Assemblea verrà convocata dal consigliere più anziano di età.
20.7 Gli amministratori decaduti rimangono in carica fino all’accettazione dei nuovi per lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione.
Art. 21 – Verbalizzazione riunioni
21.1 Tutte le riunioni di tutti gli organi associativi sono trascritte in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente dell’organo riunitosi e da un segretario di volta in volta nominato dai presenti con votazione a maggioranza semplice.
21.2 Il verbale deve essere trascritto in apposito libro.
21.3 Il segretario può essere anche un associato non componente dell’organo che si riunisce, in tale ipotesi non ha diritto di voto; nei casi di legge la funzione di segretario è svolta da un notaio.
21.4 In tutti i verbali devono annotarsi l’ordine del giorno della riunione, le presenze e le deliberazioni, successive alla discussione annotata in forma riassunta.
TITOLO IV
ELEZIONI
Art. 22 – Elezioni
22.1 L’Assemblea si riunisce ogni 4 (quattro) anni, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato degli organi in carica, per procedere alla convocazione delle elezioni degli organi dirigenti.
22.2 L’Assemblea nomina la Commissione Elettorale composta da otto soci in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti da almeno 6 (sei) mesi. I componenti della Commissione elettorale non possono essere candidati in nessuna delle liste degli organismi dirigenti.
22.3 Sono compiti della Commissione Elettorale:
a) raccogliere le proposte di candidatura relative agli organi associativi, presentate almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’elezione;
b) verificare che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica, ed escludere quei candidati che abbiano tenuto un comportamento incompatibile ed in contrasto con i principi e con le finalità perseguiti dalla Associazione, oppure, ad esempio, che siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari;
c) verificare che i candidati non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto;
d) predisporre la lista dei candidati per ciascun organo da eleggere escluse le liste dei Comitati di Sezione che saranno predisposte in autonomia dalle singole sezioni;
e) convocare gli associati alle elezioni con avviso da affiggere presso le sedi sociali almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per le medesime. Della convocazione dovrà inoltre essere data adeguata diffusione sulla stampa e ogni altro mezzo idoneo;
f) controllare la legittimità delle procedure di votazione e di scrutinio dei voti.
g) le Sezioni eleggono, con modalità analoghe, il Comitato di Sezione.
22.4 Nell’ipotesi in cui non vi siano candidati sarà compito della Commissione Elettorale convocare una nuova assemblea chiamata a deliberare in merito.
22.5 La Commissione Elettorale assiste alle votazioni, ne redige il verbale di scrutinio, proclama gli eletti e richiede la sottoscrizione di piena accettazione della nomina.
22.6 A parità di voti, è dichiarato eletto l’Associato più giovane di età all’Associazione.
22.7 In caso di rinuncia di un eletto e/o dimissioni, subentra il primo dei non eletti.
22.8 La Commissione Elettorale convoca la prima seduta degli organi associativi entro e non oltre 20 (venti) giorni dopo la proclamazione degli eletti.
TITOLO V
RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO
Art. 23 – Risorse
23.1 Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
h) dalle quote associative;
i) da contributi richiesti agli associati;
j) dai contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività;
k) dalle donazioni, oblazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo;
l) dalle rendite patrimoniali;
m) dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;
n) dalla raccolta di fondi;
o) dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
p) dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall’Associazione;
q) dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
r) dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell’associazione;
s) dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
t) da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.
Art. 24 – Patrimonio
24.1 Il patrimonio dell’Associazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito dai beni immobili, azioni e partecipazioni, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell’Associazione.
24.2 I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati.
24.3 In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l’Associazione, ovvero è affidato alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.) con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio ove ha sede l’Associazione, e comunque ai
fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell’organo associativo competente. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.
Art. 25 – Divieto di distribuzione
25.1 L’Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell’associazione salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo.
25.2 Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione delle attività statutarie, ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali dell’Associazione stessa.
25.3 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all’art. 8 del D.Lgs n. 117/2017 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO VI
SCRITTURE CONTABILI
Art. 26 – Esercizio finanziario e scritture contabili
26.1 L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
26.2 Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato nei modi e nelle forme previste dalla legge.
26.3 Il Consiglio Direttivo può, previo coinvolgimento dei Comitati di Sezione per quanto agli stessi attinente, predisporre altresì il bilancio preventivo.
26.4 Le scritture contabili di cui sopra dovranno essere redatte in conformità alla modulistica eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
26.5 Il Consiglio Direttivo avrà cura di depositare le predette scritture contabili presso la sede associativa, a disposizione dei soci, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione del Revisore Unico e ad ogni altra relazione prevista per legge.
26.6 Nell’ipotesi in cui l’Associazione abbia nell’esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all’art. 14 D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, dovrà redigere, depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali .
TITOLO VII
SEZIONI TERRITORIALI
Art. 27 – Sezioni territoriali
27.1 L’Associazione, per il tramite del Consiglio Direttivo, può istituire delle sezioni territoriali sia in ogni località del territorio comunale sia al di fuori di esso ove esistano le condizioni per il proficuo sviluppo delle sue attività e dei suoi scopi, sempre nel rispetto del principio di territorialità sancito da A.N.P.AS.
27.2 Le sezioni territoriali fanno parte integrante dell’Associazione, e vengono disciplinate nel loro funzionamento dal Consiglio Direttivo.
27.3 Ferme restando le competenze del Consiglio Direttivo, gli associati residenti nel territorio ove si trova la sezione territoriale eleggono, fra loro, un Comitato di Sezione con funzioni esclusivamente organizzative della stessa, composto da un minimo di CINQUE ad un massimo di QUINDICI membri, che si occupi della vita associativa all’interno della sezione, ivi svolgendo tutte quelle funzioni necessarie alla sua conduzione, e relazionando costantemente il Consiglio Direttivo sul suo andamento.
27.4 Il Comitato di Sezione elegge al suo interno, nella prima riunione del suo mandato, il suo Coordinatore, che parteciperà – ai sensi dell’art. 12 del presente Statuto – al Consiglio Direttivo della Associazione, il quale avrà altresì il compito di tenere i rapporti con gli altri organi della Associazione.
27.5 Le elezioni del Comitato di Sezione coincidono sempre con le elezioni degli organi associativi.
27.6 Il funzionamento delle Sezioni ed i loro rapporti con la sede centrale sono definiti in apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo. Nel caso di decisioni relative al patrimonio utilizzato dalle sezioni il Consiglio Direttivo acquisisce preventivamente il parere consultivo del Comitato di Sezione interessato.
27.7 Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti, può revocare l’autorizzazione alla Sezione territoriale per il prosieguo delle attività, utilizzo del nome e del logo associativo; il regolamento può indicare modalità e casi. Il provvedimento di revoca, comunicato per iscritto agli organi della Sezione territoriale, è immediatamente operativo e comporta automaticamente la decadenza degli organi della sezione.
Nel provvedimento di revoca il Consiglio Direttivo nomina un Commissario straordinario per gestire tutte le attività della Sezione territoriale fino al completo riassorbimento delle stesse nell’operatività ordinaria dell’Associazione.
27.8 Il Consiglio Direttivo, in caso di dimissioni e/o cessazione della maggioranza dei componenti del Comitato di Sezione e di impossibilità di reintegrarne i componenti, a maggioranza semplice, nomina un Commissario straordinario per gestire tutte le attività della Sezione territoriale fino alla nuova scadenza elettorale.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28 – Libri sociali
28.1 L’Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:
a) il registro dei volontari;
b) il libro degli associati, con l’indicazione della categoria cui appartengono;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo, se esistente, e di eventuali altri organi associativi.
28.2 I libri di cui alle lettere a); b) e c) del comma che precede, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; mentre gli altri libri di cui sono tenuti a cura dell’organo associativo cui si riferiscono.
Art. 29 – Regolamenti
29.1 Nel regolamento generale sono previste le modalità di attuazione delle norme contenute nel presente statuto.
29.2 In relazione agli specifici settori di intervento dell’associazione, il Consiglio Direttivo può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.
29.3 Il Consiglio Direttivo può altresì approvare un regolamento elettorale che disciplini la procedura di rinnovo degli organi associativi.
29.4 I regolamenti tutti sono parte integrante dello statuto dell’Associazione e non possono essere in contrasto con esso.
Art. 30 – Codice Etico
Nel Codice Etico sono previste le norme di comportamento per tutti gli associati.
Art. 31 – Lavoratori dipendenti od autonomi
31.1 L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte.
31.2 Il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ovvero ad altro limite legislativamente previsto.
Art. 32 – Scioglimento
32.1 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
32.2 L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, ovvero fra professionisti di comprovata esperienza.
32.3 I liquidatori curano la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge.